LA C.E.I. E LA LEGGE ANTI OMOFOBIA

In questi ultimi giorni si fa un gran parlare della proposta di legge contro l’omofobia in discussione in Parlamento. I toni della discussione si sono scaldati e molti soggetti sono scesi in campo.

Seguendo il modo di procedere tipico di Progetto Gay, prima di qualunque altra considerazione è opportuno conoscere con precisione il testo della Proposta di Legge in discussione, tenendo ben presente che l’Italia  è una Repubblica che si riconosce nei valori affermati e protetti dalla Costituzione e che gli Organi dello Stato  hanno l’obbligo di rendere effettivi ed operanti i principi costituzionali, che sono principi giuridici laici e assolutamente aconfessionali.

Il 17 maggio 2020, in occasione della Giornata internazionale contro l’omobofia, la transfobia e la bifobia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«La ricorrenza del 17 maggio è stata scelta, in ambito internazionale, per promuovere il contrasto alle discriminazioni, la lotta ai pregiudizi e la promozione della conoscenza riguardo a tutti quei fenomeni che, per mezzo dell’omofobia, della transfobia e della bifobia, perpetrano continue violazioni della dignità umana.

Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale costituiscono una violazione del principio di eguaglianza e ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana che trovano, invece, specifica tutela nella nostra Costituzione e nell’ordinamento internazionale.  

È compito dello Stato garantire la promozione dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle relazioni interpersonali e affettive. Perché ciò sia possibile, tutti devono essere messi nella condizione di esprimere la propria personalità e di avere garantite le basi per costruire il rispetto di sé. La capacità di emancipazione e di autonomia delle persone è strettamente connessa all’attenzione, al rispetto e alla parità di trattamento che si riceve dagli altri.

Operare per una società libera e matura, basata sul rispetto dei diritti e sulla valorizzazione delle persone, significa non permettere che la propria identità o l’orientamento sessuale siano motivo di aggressione, stigmatizzazione, trattamenti pregiudizievoli, derisioni nonché di discriminazioni nel lavoro e nella vita sociale».

Nella stessa giornata, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte così è intervenuto sullo stesso argomento:

La Giornata internazionale contro l’omofobia non è una semplice ricorrenza, un’occasione celebrativa. Deve essere anche un momento di riflessione per tutti e, in particolare, per chi riveste ruoli istituzionali ad attivarsi per favorire l’inclusione e il rispetto delle persone.

Come ha ricordato oggi il Presidente Mattarella le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità della persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che celano arretratezza culturale.

Per questo il mio invito a tutte le forze politiche perché possano convergere su una legge contro l’omofobia che punti anche a una robusta azione di formazione culturale: la violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale.”

Devo sottolineare che il Presidente Mattarella, come è suo dovere, in quanto primo garante dei valori costituzionali, non ha espresso un suo parere personale ma una stretta valutazione giuridica relativa all’applicazione del dettato costituzionale. Mattarella non ha invitato a provvedere a qualcosa che a lui sembrava opportuno, ma ha richiamato il Governo al dovere di provvedere alla tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti.

La risposta di Conte non è un semplice atto di omaggio al Presedente della Repubblica, ma la presa d’atto di un dovere costituzionale al quale non ci si può sottrarre.

Tanto premesso, riporto integralmente qui di seguito la Relazione al Progetto di Legge, d’iniziativa dei Deputati Laura Boldrini e Roberto Speranza, presentata il 23 marzo 2018.

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

  1. 107

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati
BOLDRINI, SPERANZA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell’omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all’identità sessuale

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il contenuto della proposta di legge atto Camera n. 245, di Scalfarotto e altri, presentata all’inizio della XVII legislatura e approvata dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013 in testo unificato con le proposte di legge atti Camera nn. 280 e 1071. Il provvedimento non è stato poi approvato dal Senato ove l’esame si è arrestato in Commissione.
Obiettivo della proposta di legge è quello di sanzionare, modificando la legge Mancino-Reale, le condotte di istigazione e di violenza finalizzate alla discriminazione in base all’identità sessuale della persona, definita come l’insieme, l’interazione o ciascuna delle seguenti componenti:

   a) il sesso biologico della persona;

   b) la sua identità di genere (la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico);

   c) il suo ruolo di genere (qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all’essere uomo o donna);

   d) l’orientamento sessuale (l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi).

  A differenza del testo unificato approvato dalla Camera il 19 settembre 2013, la presente proposta di legge intende dunque colpire non soltanto i casi di omofobia e di transfobia ma le condotte di apologia, di istigazione e di associazione finalizzata alla discriminazione, comprese quelle motivate dall’identità sessuale della vittima.
Si tratta di un intervento reso quanto mai necessario e urgente dalle dimensioni impressionanti che hanno assunto nel nostro Paese i casi di discriminazione di violenza nei confronti delle donne e delle persone LGBTI.
La relazione finale della Commissione Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio istituita nella XVII legislatura dalla Presidente della Camera dei deputati ha evidenziato come tali categorie di persone siano i principali bersagli di odio nel nostro Paese.
Per quanto riguarda le donne, l’11,9 per cento di esse ha subìto, nell’ambito delle relazioni di coppia, aggressioni verbali violente, intimidazioni e violenze psicologiche dal proprio partner. Un’analoga situazione riguarda l’8,5 per cento delle donne che lavorano e cercano lavoro.
Il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto almeno una volta una violenza fisica o sessuale, per lo più da un partner o ex partner. Il 16,1 per cento ha subìto stalking.
Le donne sono di gran lunga le maggiori destinatarie del discorso d’odio on line. A livello europeo, una donna su dieci dai 15 anni in su è stata oggetto di cyberviolenza. In generale le donne corrono più rischi di aggressioni e molestie virtuali su tutti i social media.
L’indagine svolta dall’Osservatorio VOX sulle comunicazioni via Twitter ha rilevato che le donne sono oggetto del 63 per cento di tutti i tweet negativi rilevati nel periodo agosto 2015-febbraio 2016.
Per quanto riguarda le persone LGBTI, la relazione finale della Commissione Jo Cox riporta che ha subìto minacce o aggressioni fisiche il 23,3 per cento della popolazione omosessuale o bisessuale a fronte del 13,5 per cento degli eterosessuali. Analogamente, è stato oggetto di insulti e umiliazioni il 35,5 per cento dei primi a fronte del 25,8 per cento dei secondi.
A livello dei social media, le persone LGBT sono a pari merito con i migranti come oggetto d’odio nei messaggi su Twitter: secondo l’indagine VOX rispettivamente nel 10,8 per cento e nel 10,9 per cento dei casi, a grande distanza dalle donne.
Questa situazione richiede con evidenza e urgenza che si appresti un quadro organico di misure preventive e di contrasto mediante interventi a livello legislativo, culturale e comunicativo. La presente proposta di legge intende essere un primo, necessario tassello di questa strategia di intervento.
Passando all’illustrazione del contenuto della presente proposta di legge, l’articolo 1 definisce l’identità sessuale, con la finalità di circoscrivere il campo d’applicazione delle fattispecie penali novellate dagli articoli successivi, al fine di evitare la censura – che era stata mossa ad analoghi progetti di legge in tema di omofobia presentati nella XV legislatura – di indeterminatezza della fattispecie penale. Nella definizione delle componenti dell’identità sessuale sono compresi l’identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti.
L’articolo 2 interviene sul delitto di apologia e istigazione alla discriminazione previsto dalla legge n. 654 del 1975:

   per inasprire la pena, sostituendo (lettera a)) le pene alternative della reclusione o della multa con la sola pena della reclusione (confermandone la durata massima in un anno e sei mesi);

   per sostituire il verbo propagandare con il verbo diffondere («idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico») e specificare che la diffusione può avvenire «in qualsiasi modo»;

   per sostituire il verbo istigare con il verbo incitare («a commettere o commette atti di discriminazione»). Con riguardo sia agli atti di discriminazione sia alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, la proposta di legge intende dunque reintrodurre il testo originario di questa disposizione della legge del 1975, in vigore fino al 2006, ovvero fino all’entrata in vigore dell’articolo 13 della legge n. 85 del 2006 che ha novellato il testo;

   per inserire tra i motivi della discriminazione l’identità sessuale della vittima.

  Le pene previste differiscono per la gravità delle condotte realizzate. In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione, è mantenuta l’attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi – a tanto ridotta dalla riforma del 2006 – eliminando, tuttavia, l’alternatività con la multa. Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni.
La scelta di non modificare le pene attualmente previste, anziché inasprirle così com’era nel testo vigente prima della riforma del 2006, si giustifica alla luce delle modifiche alle sanzioni accessorie, come si dirà nell’illustrazione del successivo articolo 4 della proposta di legge. Coerentemente con il principio costituzionale della rieducazione del condannato, cui devono tendere le pene, appare più efficace – in materia di reati d’odio – l’applicazione di sanzioni accessorie, piuttosto che la reclusione.
Ai fattori di discriminazione considerati dall’articolo 3 della legge Mancino-Reale la presente proposta di legge aggiunge l’identità sessuale.
L’articolo 3 della proposta interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, apportandovi alcune modificazioni. In primo luogo, con finalità di coordinamento, aggiunge la discriminazione motivata dall’identità sessuale della vittima nel titolo del provvedimento, nella rubrica del primo articolo e tra le finalità che aggravano i delitti comportando un aumento di pena sino alla metà. In particolare, per quanto riguarda le novelle all’articolo 3 del decreto-legge (circostanza aggravante), la proposta di legge sostituisce l’espressione «finalità» (di discriminazione) con l’espressione «motivi».
Quindi, sulla base delle modifiche, le pene per i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo sono aumentate fino alla metà ove tali reati siano commessi per motivi relativi all’identità sessuale della vittima (ovvero per motivi di discriminazione o di odio etnico).
L’articolo 3 della proposta di legge, inoltre, sostituendo all’articolo 3 del decreto-legge il comma 2, specifica che l’aggravante prevista dal comma 1 è da ritenersi sempre prevalente sulle eventuali attenuanti. Rispetto al testo dell’atto Camera n. 245 si consente tuttavia al giudice di valutare quale circostanza attenuante, la minore età dell’autore del reato (articolo 98 del codice penale).
L’articolo 4 della proposta di legge sostituisce la disciplina della pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività. A tal fine la proposta di legge (comma 3 dell’articolo 4):

   a) elimina dall’articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 tutte le disposizioni che attualmente regolamentano tale pena accessoria, come una delle possibili pene accessorie cui il giudice può ricorrere (articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e commi da 1-ter a 1-sexies);

   b) introduce un nuovo articolo nel decreto-legge n. 122 del 1993.

  Dalla novella dell’articolo si ricava che in sede di condanna il giudice:

   dovrà sempre disporre la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità;

   potrà disporre la pena accessoria dell’obbligo di dimora (lettera b)), della sospensione della patente o dei documenti per l’espatrio (lettera c)), del divieto di partecipare per un minimo di tre anni ad attività di propaganda elettorale (lettera d)).

  L’articolo 5 della proposta di legge, riprendendo un’espressa raccomandazione rivolta più volte all’Italia dal Consiglio d’Europa e ripresa dalla Commissione Jo Cox della Camera, istituisce l’Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, che sostituisce l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni (UNAR). Rispetto a tale Ufficio, l’Autorità garante è configurata quale autorità indipendente e può dunque svolgere le proprie funzioni da una posizione di maggior autonomia. A tal fine, la nomina dei componenti è affidata all’intesa dei Presidenti di Camera e Senato, che dovranno scegliere tra persone di notoria indipendenza. L’Autorità potrà, tra l’altro, ricevere i reclami e le segnalazioni delle vittime di discriminazione e svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni relative all’identità sessuale).

  1. Ai fini della legge penale, si intende per:

   a) «identità sessuale»: l’insieme, l’interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;

   b) «identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico;

   c) «ruolo di genere»: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all’essere uomo o donna;

   d) «orientamento sessuale»: l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

  1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

   a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima;

   b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima».

  2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima».

Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

  1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o motivata dall’identità sessuale della vittima».
2. Alla rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima».
3. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi»;

   b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o relativi all’identità sessuale della vittima».

  4. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

   «2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 è sempre considerata prevalente sulle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, ai fini del bilanciamento di cui all’articolo 69 del codice penale».

Art. 4.
(Pena accessoria dell’attività non retribuita in favore della collettività).

  1. Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). – 1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
2. L’attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
3. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e di restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.
4. L’attività può essere svolta nell’ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. La lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogati.

Art. 5.
(Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni).

  1. È istituita l’Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, di seguito denominata «Autorità».
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano autonomia e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.
3. I componenti dell’Autorità restano in carica per cinque anni non prorogabili e non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.
4. L’Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché di chiedere ad essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni.
5. All’Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

   a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;

   b) esaminare i reclami e le segnalazioni relativi a discriminazioni presentati dagli interessati o dalle associazioni operanti nel settore;

   c) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni;

   d) promuovere misure specifiche, compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza, all’origine etnica o all’identità sessuale;

   e) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   f) formulare pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza, origine etnica e identità sessuale, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

   g) redigere una relazione annuale per le Camere sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta;

   h) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze anche con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

  6. L’Autorità si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti.
7. È soppresso l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
8. Per il funzionamento dell’Autorità è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dal 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

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La C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) ha diffuso ieri, 10 Giugno una presa di posizione ufficiale sulla Proposta di Legge, dal titolo “Omofobia: non serve una nuova legge” di cui è bene conoscere l’intero testo, che riposto qui si seguito:

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come pure ogni reazione violenta, destinata a rivelarsi a sua volta autodistruttiva.

Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini.

Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.

Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.

Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità a un confronto autentico e intellettualmente onesto.

Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno beneficio tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del Paese.

Roma, 10 giugno 2020                                               La Presidenza della CEI”

L’intervento delle C.E.I. va considerato attentamente.

Si parte da una premessa che sembra concordare con il discorso di Mattarella:

Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini.

ma subito dopo si esprime in maniera diametralmente opposta a quella di Mattarella:

Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.

Mi chiedo che cosa succederebbe se qualcuno presentasse una Legge per escludere dalle tutele della Legge Mancino-Reale le discriminazioni su base religiosa, sostenendo che “un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.”

Ma la C.E.I va oltre.

“Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.”

Nel linguaggio velato e diplomatico che le è proprio la C.E.I. non attacca il testo della Proposta di Legge in sé ma esprime preoccupazione e ritiene che non vi sia urgenza di nuove disposizioni.

Finalmente, dopo tante premesse, si giunge ad esprimere le preoccupazioni di fondo:

“Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.”

La C.E.I. si presenta quindi come preoccupata della difesa dei valori costituzionalmente garantiti e in specie del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

Contro gli abusi repressivi di questo diritto derivanti dalla derive liberticide conseguenti alla introduzione della legge anti omofobia, la C.E.I. si fa paladina della libertà! Mi chiedo quali siano le scelte educative cui si riferisce la C.E.I. Ricordo a questo proposito che il Catechismo della Chiesa cattolica e i documenti pontifici in tema di omosessualità parlano di “grave depravazione”, “funesta conseguenza di un rifiuto di Dio”, “mancanza di evoluzione sessuale normale”, “costituzione patologica”, “comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale”. San Pio X, nel suo Catechismo del 1910, classifica il “peccato impuro contro natura” come secondo per gravità solo all’omicidio volontario, fra i peccati che “gridano vendetta al cospetto di Dio”. E il Catechismo aggiunge “Questi peccati diconsi gridare vendetta al cospetto di Dio, perché lo dice lo Spirito Santo e perché la loro iniquità è così grave e manifesta che provoca Dio a punirli con più severi castighi”, per non parlare del giudizio del papa emerito che ritiene il “matrimonio omosessuale” un segno del potere spirituale dell’Anticristo. Mi chiedo se la C.E.I. considera queste affermazioni come manifestazioni del libero pensiero tutelate dell’art. 21 della Costituzione. Sorvoliamo sulla “funesta conseguenza di un rifiuto di Dio” e sulle valutazioni della gravità dei peccati operata da San Pio X, perché queste valutazioni sono tutte interne alla Chiesa, ma francamente ritengo oltraggioso, oltre che falso, parlare di omosessualità come grave depravazione, come mancanza di evoluzione sessuale normale, come costituzione patologica e come comportamento intrinsecamente cattivo da un punto di vista morale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha smentito più volte categoricamente queste affermazioni della Chiesa cattolica. La morale non è appannaggio di nessuna chiesa e il primo principio della morale è il rispetto del prossimo. Che cosa direbbe la C.E.I. se qualcuno sostenesse pubblicamente che farsi prete è conseguenza di una “mancanza di evoluzione sessuale normale,” che il celibato è una grave depravazione contro natura e un comportamento patologico?

Ma per capire che cosa c’è sotto la dichiarazione della C.E.I. è opportuno leggere un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede “Alcune Considerazioni concernenti la Risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, del 24 luglio 1992. Per dovere di completezza riporto il testo per intero.

PREMESSA

Recentemente, in diversi luoghi è stata proposta una legi­slazione che renderebbe illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. In alcune città le autorità municipali hanno reso accessibile un’edilizia pubblica, per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed eterosessuali non sposate). Tali iniziative, anche laddove sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti civili fondamentali che non indulgenza nei confronti dell’attività o di uno stile di vita omosessuale, possono di fatto avere un impatto negativo sulla famiglia e sulla società. Ad esempio, sono spesso implicati problemi come l’adozione di bambini, l’assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte di autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case nel selezionare potenziali affittuari.

Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza di proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di natura generale che dovrebbero essere presi in considerazione dal coscienzioso legislatore, elettore, o autorità ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.

La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La seconda sezione tratterà della loro applicazione.

PASSI SIGNIFICATIVI DELLA «LETTERA» DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

1) La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede «teneva conto della distinzione comunemente operata fra condizione o tendenza omosessuale e atti omosessuali»; questi ultimi sono «intrinsecamente disordinati» e «non possono essere approvati in nessun caso» (n. 3).

2) Dal momento che «nella discussione che seguì la pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni eccessivamente benevole della condizione omosessuale stessa, tanto che qualcuno si spinse fino a definirla indifferente o addirittura buona», la Lettera prosegue precisando che la particolare inclinazione della persona omosessuale, «benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata. Pertanto coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile» (n. 3).

3) «Come accade per ogni altro disordine morale, l’attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio. Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità, la Chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità della persona, intese in modo realistico e autentico» (n. 7).

4) Con riferimento al movimento degli omosessuali, la Lettera afferma: «Una delle tattiche usate è quella di affermare, con toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita, è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione» (n. 9).

5) «È pertanto in atto in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi Pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di pressione, secondo cui omosessualità è almeno una realtà perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica dell’omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non desistono dalla loro azione e rifiutano di prendere in considerazione le proporzioni del rischio, che vi è implicato» (n. 9).

6) «Essa (la Chiesa) è consapevole che l’opinione, secondo la quale l’attività omosessuale sarebbe equivalente, o almeno altrettanto accettabile, quanto l’espressione sessuale dell’amore coniugale, ha un’incidenza diretta sulla concezione che la società ha della natura e dei diritti della famiglia, e li mette seriamente in pericolo» (n. 9).

7) «Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei Pastori della Chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni persona dev’essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni.

Tuttavia, la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le persone omosessuali non può portare in nessun modo all’affermazione che la condizione omosessuale non sia disordinata. Quando tale affermazione viene accolta e di conseguenza l’attività omosessuale è accettata come buona, oppure quando viene introdotta una legislazione civile per proteggere un comportamento al quale nessuno può rivendicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né la società nel suo complesso dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche distorte guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano» (n. 10).

8) «Dev’essere comunque evitata la presunzione infondata e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale dev’essere riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità» (n. 11).

9) «Nel valutare eventuali progetti legislativi, si dovrà porre in primo piano l’impegno a difendere e promuovere la vita della famiglia» (n. 17).

II APPLICAZIONI

10) La «tendenza sessuale» non costituisce una qualità paragonabile alla razza, all’origine etnica, ecc. rispetto alla non­ discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza omosessuale è un disordine oggettivo (cf. Lettera, n. 3) e richiama una preoccupazione morale.

11) Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale: per esempio, nella collocazione di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti o allenatori di atletica, e nel servizio militare.

12) Le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone incluso il diritto di non essere trattate in una maniera che offende la loro dignità personale (cf. n. 10). Fra gli altri diritti, tutte le persone hanno il diritto al lavoro, all’abitazione, ecc. Nondimeno questi diritti non sono assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso di comportamento colpevole ma anche nel caso di azioni di persone fisicamente o mentalmente malate. Così è accettato che lo stato possa restringere l’esercizio di diritti, per esempio, nel caso di persone contagiose o mentalmente malate, allo scopo di proteggere il bene comune.

13) Includere la «tendenza omosessuale» fra le considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare può facilmente portare a ritenere l’omosessualità quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta «affirmative action» o trattamento preferenziale nelle pratiche di assunzione. Ciò è tanto più deleterio dal momento che non vi è un diritto all’omosessualità (cf n. 10) che pertanto non dovrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell’omosessualità come fattore in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente, se non automaticamente, alla protezione legislativa e alla promozione dell’omosessualità. L’omosessualità di una persona sarebbe invocata in opposizione a un asserita discriminazione e così l’esercizio dei diritti sarebbe difeso precisamente attraverso l’affermazione della condizione omosessuale invece che nei termini di una violazione di diritti umani fondamentali.

14) La «tendenza sessuale» di una persona non è paragonabile alla razza, al sesso, all’età, ecc. anche per un’altra ragione che merita attenzione, oltre quella sopramenzionata. La tendenza sessuale di un individuo non è in genere nota ad altri a meno che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente questa tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola, la maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che cercano di condurre una vita casta non rende pubblica la sua tendenza sessuale. Di conseguenza il problema della discriminazione in termini di impiego, alloggio, ecc. normalmente non si pone.

Le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità sono in genere proprio quelle che ritengono il comportamento o lo stile di vita omosessuale essere «indifferente o addirittura buono» (cf. n. 3), e quindi degno di approvazione pubblica. È all’interno di questo gruppo di persone che si possono trovare più facilmente coloro che cercano dì «manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi Pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile» (cf n. 9), coloro che usano la tattica di affermare con toni di protesta che «qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali…è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione» (cf. n. 9).

Inoltre, vi è il pericolo che una legislazione che faccia dell’omosessualità una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge.

15) Dal momento che nella valutazione di una proposta di legislazione la massima cura dovrebbe essere data alla respon­sabilità di difendere e di promuovere la vita della famiglia (cf. n. 17), grande attenzione dovrebbe essere prestata ai singoli provvedimenti degli interventi proposti. Come influenzeranno l’adozione o l’affido? Costituiranno una difesa degli atti omosessuali, pubblici o privati? Conferiranno uno stato equivalente a quello di una famiglia a unioni omosessuali, per esempio, a riguardo dell’edilizia pubblica o dando al partner omosessuale vantaggi contrattuali che potrebbero includere elementi come partecipazione della «famiglia» nelle indennità di salute prestate a chi lavora (cf. n. 9)?

16) Infine, laddove una questione di bene comune è in gioco, non è opportuno che le Autorità ecclesiali sostengano o rimangano neutrali davanti a una legislazione negativa anche se concede delle eccezioni alle organizzazioni e alle istituzioni della Chiesa. La Chiesa ha la responsabilità di promuovere la vita della famiglia e la moralità pubblica dell’intera società civile sulla base dei valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se stessa dalle conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).”

Non mi pongo il problema se le affermazioni contenute in questo documento siano libere manifestazioni del pensiero tutelate dall’articolo 21 della Costituzione o se possano costituire istigazione alla discriminazione delle persone omosessuali incriminabile ai sensi della definenda Legge anti-omofobia, una sola cosa è del tutto evidente: quanto affermato nel documento è in radicale contrasto con i principi della Costituzione italiana. Non entro in questioni concernenti la religione, ma il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede rappresenta una lesione sostanziale dei diritti costituzionalmente garantiti e pertanto è inaccettabile per chiunque sia abituato ad atmosfere di libertà. Concludo con una citazione di Carducci:

“Ahi giorno sovra gli altri infame e tristo,

Quando vessil di servitú la Croce

E campion di tiranni apparve Cristo!”

(Juvenilia – Voce dei preti)

 

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1) Catechismo della Chiesa cattolica, 2357.

2) Congregazione per la Dottrina della Fede. Persona Humana. Alcune questioni di etica sessuale – 29 Dicembre 1975, n. 8 – Relazioni omosessuali.

3) Ibidem.

4) Ibidem.

5) Congregazione per la Dottrina della Fede – Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 3.

6) Catechismo maggiore, n. 966.

7) n.967.

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Se volete, potete partecipare alla discussione di questo post aperta sul Forum di Progetto Gay: http://progettogayforum.altervista.org/viewtopic.php?f=73&t=6884

AMORI GAY INDUSTRIALI

Caro Project,
parto dall’inizio, ho quasi 27 anni, ho sempre saputo di essere gay e la cosa per me è stata naturale, mai nessun problema e mai nessun dubbio. I problemi non li avevo io, ma li avevano gli altri e io non potevo che pagarne le conseguenze. Non sono mai stato bravo a scuola e ho sempre avuto parecchi complessi anche per questo, però forse questo mi ha aiutato e ha convogliato l’attenzione dei miei genitori sui problemi scolastici, evitando che si concentrasse sul fatto che non avevo ragazze intorno. Dopo la maturità ho fatto un corso semestrale molto specialistico e lì me la sono cavata piuttosto bene, anche meglio degli altri ragazzi. Alla fine del corso mi hanno chiamato per un colloquio in una grossa azienda, e contro ogni mia aspettativa mi hanno preso. I miei genitori erano contrari perché sarei dovuto andare fuori della mia regione in un posto molto lontano e il salario era basso e mio padre mi avrebbe dovuto pagare un alloggio vicino all’Azienda. Comunque poi mio padre ha finito per dirmi di sì e sono partito.

Avevo compiuto ventidue anni da qualche mese e mi sentivo finalmente libero, ma ero anche molto spaventato, ho fatto un tirocinio di sei mesi e mi hanno confermato a tempo indeterminato. Il salario reale era meglio di quello che mi aspettavo e poi non avevo spese, perché dal lunedì al sabato, a pranzo, mangiavo in Azienda, ma siccome la produzione era a ritmo continuo, c’era la mensa anche per la cena, e anche la mattina per la colazione, ma la cena e la colazione le dovevo pagare, ma costavano veramente poco e non erano niente male. Insomma, dopo tre mesi, ho detto a mio padre che ce la facevo a pagarmi l’alloggio da me e che non avrebbe più dovuto farmi il bonifico mensile, perché i miei non sono affatto ricchi.

Mi sono messo in giro per cercare una casetta in affitto, anche un buco ma che doveva essere solo mio, ne ho trovato una non vicinissima all’Azienda, più o meno un chilometro e mezzo, a piedi 35 minuti di buon passo, ma era una casetta singola con un pezzettino di orto di non più di 400 mq. Appena ho potuto, anche rimettendoci a quattrini, ho lasciato la stanza che avevo affittato e mi sono trasferito. Avevo scoperto che in Azienda si poteva dare la disponibilità per fare turni di lavoro straordinari, io non avevo carichi di famiglia e con gli straordinari riuscivo non solo a pagarmi la casetta ma anche a mettere un po’ di soldi da parte e a fare qualche spesa extra (macchina fotografica, e con qualche sforzo un PC nuovo).

Mi sentivo un re, ma ero solo. Ovviamente in Azienda avevo cominciato a guardarmi intorno, come fanno tutti i ragazzi gay, a caccia di altri come me, ma francamente erano tutti molto più grandi di me, tutti o quasi sposati con figli. Nel reparto dove lavoravo io, il più giovane dopo di me aveva 36 anni, era pelato e aveva la pancia che gli usciva fuori della cinta e probabilmente era pure etero. Nel reparto si lavorava e non si perdeva tempo, io cercavo di fare del mio meglio. Vedevo che i capi qualche volta rimproveravano qualcuno degli addetti che aveva fatto male il suo compito, ma a me non mi rimproveravano mai.

Un giorno però viene da me il Capo turno e mi dice che so fare il mio lavoro e che lo faccio bene. Io mi sento molto incoraggiato. Nel settore affidato a me avevo notato che una delle macchine che io conoscevo meglio non era impostata nel modo migliore e che c’erano delle operazioni che, con quelle impostazioni richiedevano molto più tempo e molto più intervento umano di controllo. Mi viene in mente che ci potrebbe essere una soluzione, lo dico al Capo turno che però non mi prende troppo sul serio e mi dice solo che ne parlerà con l’ingegnere responsabile dell’automazione. Io penso che me lo abbia detto tanto per dire una cosa e penso che la storia sia finita lì.

Due giorni dopo viene da me il Capo reparto e mi dice che l’Ingegner Bordin (nome modificato) vuole parlare con me a fine turno. Io mi sento molto gratificato, a fine turno mi lavo bene le mani e la faccia e vado in Amministrazione. L’ambiente è lussuoso ma senza esagerare, trovo lo studio dell’Ingegnere, la segretaria, una signora sui 55, mi dice che l’Ingegnere arriverà a minuti e mi fa accomodare nella stanza. Mi sento intimidito, c’è un computer acceso con dei disegni di linee di produzione e faldoni di carte dappertutto. Dopo neppure 5 minuti arriva l’Ingegnere e qui mi prende un infarto, io mi aspettavo uno anziano e invece è un bellissimo ragazzo che secondo me non ha nemmeno trent’anni, mi sorride subito, mi dà la mano, una bella mano calda e forte e poi mi dice che il Capo turno gli ha detto che si potrebbe modificare il settaggio di una macchina industriale e che glielo avevo proposto io, e mi chiede di che si tratta. Io cerco di spiegarglielo, ma è evidente che sono cose delle quali lui non capisce nulla.

A un certo punto mi chiede: “Ma lei è sicuro di quello che dice?” Io gli dico che penso di esserne abbastanza sicuro ma che bisognerebbe fare una prova, cioè bisognerebbe resettare la macchina nel nuovo modo e vedere che cosa succede facendole fare le lavorazioni che fa adesso, per vedere se è in grado di fare tutto in automatico. Lui mi chiede quanto potrebbe durare la prova, gli dico: “Al massimo 10-15 minuti”, lui mi dice di fare la prova e di fargli sapere se la cosa funziona, se il Capo reparto fa storie devo dirgli che sono stato autorizzato da lui. Aggiunge che devo fargli avere quanto prima una relazione sull’esito della prova, poi mi sorride, mi dà la mano e mi congeda.

Mi precipito dal Capo reparto che apre le braccia e mi dice: “Vabbe’, però interrompiamo la linea per il tempo minore possibile.” Restiamo d’accordo che avrei fatto la prova tra le 3.00 e le 3.30 della notte, quando l’impianto funziona a regime più basso, tutto per minimizzare gli effetti provocati dall’interruzione della linea di produzione. Io torno a casa, mi studio tutti i manuali tecnici, scrivo il programma di resettaggio, rileggo i programmi decine di volte, monto il simulatore sul mio PC e procedo ad avviare l’esecuzione standard del pezzo. Sembra che tutto funzioni alla perfezione. Carico il programma sulla pennetta e mi metto a scrivere la relazione per l’Ingegnere, dando per scontato che tutto funzionerà come previsto anche sulla macchina vera. All’una e trenta di notte esco dalla mia casetta e vado in Azienda. Do il segnale di fermo della produzione per 15 minuti, “causa manutenzione” alle 3.05 in punto. Carico il programma di resettaggio, inserisco un pezzo da lavorare e alle 3.09.10 il pezzo esce dalla macchina perfetto, addirittura migliore anche a occhio rispetto a quello che si otteneva con la vecchia procedura.

Lascio la macchina con il mio settaggio e alle 3.12.00 riavvio il ciclo di produzione. Prendo un pezzo fatto con la vecchia tecnica e quello fatto con la nuova sul quale metto una goccia di vernice rossa. Poi torno a casa, completo la relazione. In pratica coi nuovi settaggi il tempo si riduceva da 7 minuti e 10 secondi a 4 minuti e 10 secondi e non compariva sul pezzo nessun segno di discontinuità di lavorazione. Torno a casa sfinito ma contento. La mattina alle 7.00 inizio il turno. Vado dal Capo turno, gli dico che ho fatto la prova e che è andata bene, mi risponde che ha visto una velocizzazione della linea e mi dice che ho fatto un buon lavoro. Gli chiedo se posso andare dall’Ingegnere, lui mi dice di sì e io vado.

L’Ingegnere non c’è ma la segretaria lo chiama al cellulare e mi dice di accomodarmi e di aspettare. Arriva dopo pochi secondi, mi sorride, mi dice che è contento di vedermi e mi informa che il Capo turno ha rilevato un’accelerazione di linea quasi del 7%. Gli do la relazione, la sfoglia più che leggerla, poi mi offre un caffè. Temo che mi chieda qualcosa sulla scuola, ma non lo fa, si fa portare due caffè e prendiamo il caffè insieme, poi parliamo un po’, mi chiede da quanto tempo sto in Azienda, dove abito, dove ho lavorato prima, come mi trovo coi colleghi di lavoro, io mi azzardo a girare a lui le stesse domande e mi risponde in tono molto amichevole, si fida di me, mi dice che ha 29 anni, che sta in Azienda da tre anni ma che è molto stressato dal lavoro, non accenna a moglie o figli né a fidanzate, forse quelli sono discorsi troppo personali, poi mi chiede il numero di cellulare, lo scrive sulla mia relazione tecnica e la mette nel cassetto. Poi mi dice che gli dispiace dovermi rimandare al reparto perché si vede che sono un bravissimo ragazzo e mi congeda con una stretta di mano più forte e più calda del solito e che dura qualche istante di più del previsto. Io torno in reparto tutto gasato.

Il Capo turno mi chiama e mi chiede se mi intendo anche di un’altra macchina a controllo automatico, mi spiega che si sono dei problemi che non sono mai stati risolti, e mi dice che, quando ho tempo, potrei dare un’occhiata anche a quella macchina . Gli dico che va bene.

Project non vado oltre nel raccontare i dettagli, in tempo di due mesi tutte le macchine a controllo automatico sono state resettate e riprogrammate per ottimizzare la produzione, i tempi si sono ridotti quasi del 20% e lo standard di produzione è migliorato. Siccome sono giovanissimo, rispetto ai loro standard, i colleghi non mi guardano con invidia e i capi mi incoraggiano molto. Sono stato dall’Ingegnere quattro volte in un mese e si è creata una simpatia reciproca molto particolare, solo che lui è un dirigente e in Azienda c’è molta gerarchia e le regole bisogna rispettarle.

Be’, però una sera, dopo poco più di due mesi dal nostro primo incontro mi chiama al telefono dandomi del lei, io penso che sia per questioni legate alle macchine, ma non è così, parla di altre cose, della vita che non soddisfa, del lavoro che disillude e stressa, del tempo che passa, io penso ad ogni momento che finiti i preamboli comincerà a parlarmi di lavoro ma non succede. Stiamo al telefono più di un’ora, poi mi chiede: “Possiamo darci del tu? … Però solo fuori Azienda, se no sembra strano.” È una richiesta che fa accendere molte lucine nel mio cervello! Io gli rispondo che va benissimo, lui mi dice che si chiama Stefano e io gli dico che mi chiamo Dario. Lui mi fa: “Grazie, Dario, è stato veramente un piacere parlare con te stasera, tu hai il mio numero, se mi chiami mi fa piacere, non te lo dimenticare!” Dice queste cose con voce molto esitante e questo mi fa una grande tenerezza. Io gli dico. “Grazie, Stefano, mi farò vivo a breve, ci puoi contare!”

Quando chiudo il telefono mi brillano chi occhi, è evidente che Stefano è gay e che tra noi si è creato un feeling speciale e poi è un bellissimo ragazzo, non mi mette in soggezione per niente, anzi è lui che si sente in imbarazzo con me.

Lui sapeva i miei turni di lavoro e io i suoi, e in Azienda non ci incontravamo mai, perché poteva essere imbarazzante per tutti e due, ma dopo un altro mesetto, eravamo arrivati al punto che ci sentivamo tutti i giorni e ci vedevamo un giorno alla settimana, quando eravamo liberi tutti e due. Io prendevo il pullman di linea e andavo nel secondo paesetto verso monte e lui arrivava lì in macchina, parcheggiava e si andava in giro per i boschi, poi la sera mi riportava a casa in macchina. È stato proprio in una di queste passeggiate che siamo arrivati a parlare chiaro, è stato tutto molto più facile di come lo avevo immaginato. Gli ho detto: “Beh, mi sa che comincio io … io sono gay e penso che mi sto innamorando di te…” Lui mi guarda e sorride con un sorriso larghissimo, poi mi dice: “Lo avevo capito la seconda volta che ci siamo visti!”

Project, non pensare che quello che è venuto dopo sia stato facile e senza problemi, perché è stato esattamente il contrario. Era parecchio complessato dal fatto che lui aveva 29 anni e io non ne avevo ancora 23, ma non dimostrava affatto 29 anni, forse la mia età se non pure meno. Dal canto mio io ero complessato dal fatto che lui fosse ingegnere e fosse già uno che contava parecchio nell’Azienda e mi comportavo di conseguenza con lui, ma lui non alimentava questo mio complesso, non dava per niente l’aria di sentirsi superiore, anzi, era molto timido e impacciato. Lui vedeva solo la differenza di età, che poi non era niente di eccessivo, e si sentiva in colpa, come se lui potesse derubarmi della mia giovinezza, cioè quasi che lui potesse approfittare di me perché sono più giovane.

Un giorno gli ho chiesto quanto guadagnava e lui mi ha fatto vedere l’accredito dello stipendio. Guadagnava un bel po’ più di me ma non poi così tanto più di me. Non poteva fare straordinari perché il suo contratto non prevedeva un orario di ufficio ma il suo lavoro era soggetto solo alla valutazione del Direttore del personale, be’, col suo lavoro guadagnava il 60% più di quello che potevo guadagnare io facendo tutti gli straordinari possibili, però anche se non aveva un orario di ufficio, stava in Azienda anche 12-16 ore al giorno, molto più di me! E poi era stressato dal lavoro, dalle preoccupazioni e del fatto che il top manager lo tenesse sempre sotto pressione.

Un giorno andiamo al solito paese e siccome l’indomani è festa nazionale decidiamo di restare lì in albergo, lui è ansioso fin dalla mattina, mi confessa che non ha mai avuto rapporti sessuali con nessuno e che ha una “fottuta” (parola sua, che non mi sarei mai aspettato!) paura delle malattie. Gli dico che fa benissimo ad avere paura delle malattie e che nemmeno io sono mai stato con nessuno. Lui me lo fa giurare. La sera ce ne andiamo in un albergo “diffuso” cioè in pratica ci mandano in una piccola baita separata ma perfettamente attrezzata. Stefano è ansiosissimo. Ci siamo stesi sul letto vestiti ma faceva freddo e abbiamo acceso il riscaldamento. In pratica abbiamo solo parlato tutta la notte. Io pensavo che lui avesse non dico amiche ma amici e invece non ne aveva, non vedeva nessuno fuori dell’Azienda, salvo me. I genitori non sapevano della sua omosessualità e fino a 29 anni aveva pensato “solo” a studiare e a lavorare.

Quando io parlavo del sesso sulla base di quello che avevo letto su Progetto Gay, lui mi stava a sentire con estremo interesse. Mi ha confessato le sue fantasie sessuali: masturbazione reciproca, “anche” sesso orale, ma penetrazione anale no, quella proprio nelle sue fantasie non c’era mai stata e lui era preoccupato da questo fatto perché pensava che fosse l’idea fissa dei gay. L’ho guardato negli occhi e gli ho detto che nemmeno io avevo mai pensato di fare sesso anale, che non avevo nulla contro la cosa in sé perché ciascuno deve potere fare quello che vuole. Stefano aveva ancora la concezione del sesso come gioco proibito, l’idea che il sesso fosse una forma d’amore gli sembrava strana, troppo dissacrante rispetto ai suoi principi.

Project, tu mi sei stato utilissimo, gli ho raccontato tante cose di quelle che hai scritto sul manuale e lui era sempre più perplesso. Abbiamo dormito solo dalle cinque fino alle 9.00, perché entro le 9.30 bisognava fare colazione in un bar in paese. Abbiamo camminato nei boschi per ore e ogni tanto c’è stato qualche contatto fisico, cioè ci siamo tenuti per mano. Lui mi lasciava totalmente l’iniziativa ma io avevo paura di fare qualche passo falso, di metterlo in difficoltà. A un certo punto gli chiedo: “Ti posso abbracciare?” Mi risponde con gli occhi e io lo abbraccio. Fremeva tutto, era proprio in estasi e anche io. Sentivo il corpo di un ragazzo che si faceva abbracciare da me ed era contento di farsi abbracciare da me, sentivo il suo cuore battere fortissimo, come il mio, sentivo il suo fiato sulla mia guancia e sentivo che mi stringeva fortissimo, siamo stati abbracciati così per lunghissimi minuti, poi ci siamo lasciati, ma non ci siamo baciati, avrei voluto che lui prendesse l’iniziativa ma non lo ha fatto.

Quando siamo tornati a casa mi ha chiesto di fargli vedere la mia casetta, io ero restio perché era tutto in disordine, ma lui insisteva e allora gli ho detto di sì. Lui è entrato e questa volta mi ha stupito, si è buttato sul mio letto e mi ha detto: “E se stasera resto a dormire con te?” Io gli ho detto che però avevo un letto solo e lui mi ha fatto notare che c’era una poltrona reclinabile e che avrebbe dormito lì, ma che aveva bisogno di restare con me. Abbiamo preparato una cenetta rapidissima e poi la fatica degli ultimi due giorni ha cominciato a farsi sentire: lui si è messo sul mio letto, ovviamente completamente vestito e io mi sono messo sulla poltrona reclinabile, anche quella volta non c’è stato sesso a nessun livello perché ci siamo addormentati quasi subito.

Adesso io e Stefano stiamo insieme da tre anni, viviamo formalmente da single per ragioni di lavoro, cioè per tenere il nostro rapporto del tutto al di fuori dell’ambiente di lavoro, però ci sentiamo al telefono tutti i giorni e passiamo insieme ogni settimana una serata, la notte, tutta la giornata successiva e poi la notte successiva, poi ricomincia la settimana di lavoro, ma riusciamo a passare due notti insieme alla settimana e io lo vedo felice, adesso le sue fissazioni del fatto che è troppo più grande di me gli sono passate. Ci abbiamo messo più di un anno ad avere i primi contatti sessuali ma poi è successo, è stato molto meno semplice di quello che mi ero immaginato, ma alla fine tra noi c’era un’ottima armonia anche a quel livello.

Purtroppo c’è una cosa che non mi fa stare tranquillo ed è lo stress al quale Stefano è sottoposto, perché è letteralmente ossessionato dal lavoro. È vero che guadagna di più, ma secondo me il gioco non vale la candela, se cambiasse mestiere guadagnerebbe di meno ma starebbe molto meglio e avremmo più tempo per noi. Ho in mente che, se potesse, cambierebbe lavoro anche a costo di rimetterci a livello economico, ma al momento l’unica alternativa sarebbe fare il libero professionista, cosa che potrebbe anche fare, ma è rischiosa e lo terrebbe comunque sulla corda.

Quando andavo a scuola io avevo professori ingegneri che facevano poco o niente, guadagnavano poco ma non facevano letteralmente niente! Adesso devo cercare di capire come potrebbe fare Stefano a fare l’insegnante, penso sia un po’ complicato, ma devo capire se c’è una strada e quale, poi dovrò cercare di parlargliene, perché secondo me si vuole sentire incoraggiato da me a fare un passo di quel genere, perché i suoi genitori gli direbbero certamente che è una follia.

La mia storia finisce qui, anzi comincia qui!
Ti abbraccio, Project, anche se non ci conosciamo, e ti ringrazio per tutto il supporto che indirettamente mi hai dato.

Dario

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CONDIZIONAMENTI SESSUALI GAY E DIALOGO DI COPPIA

Sento spessissimo parlare di sessualità gay, io stesso ho usato e uso tuttora questo concetto e lo faccio adeguandomi ad una diffusa e radicale semplificazione del concetto di sessualità. Cartesio inizia il suo “Discorso sul metodo” affermando che, quanto al “buon senso”, “ognuno pensa di esserne così ben dotato, che perfino quelli che sono più difficili da soddisfare riguardo a ogni altro bene non sogliono desiderarne più di quanto ne abbiano.” Lo stesso si potrebbe dire per la “conoscenza della sessualità”, a chiunque io mi rivolga per avere risposta trovo persone convinte di aver molto chiaro il concetto. Tuttavia raccogliendo queste risposte non trovo quella varietà che sarebbe legittimo aspettarsi data la pluralità delle condizioni individuali e sociali, mi trovo invece di fronte a risposte piuttosto omogenee, lontane dall’esperienza individuale e ispirate soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa, dalla televisione, dal cinema, dalle letture e in grandissima parte dall’uso della pornografia su internet. In sostanza il concetto comune di sessualità rappresenta un’astrazione, radicalmente semplificatoria e banalizzante, capace, proprio in ragione della sua genericità di essere accettabile per la grande maggioranza delle persone.

La sessualità individuale, che non è un concetto astratto ma una realtà che permea di sé tutto l’individuo, è legata a molti fattori, prima di tutto all’esperienza personale, che è assolutamente unica e irripetibile anche se può essere studiata con categorie sociologiche standard basate sull’età e sulle condizioni sociali. Tra i fattori fondamentali che condizionano l’esperienza personale bisogna porre ai primissimi posti l’educazione familiare e talvolta anche la religione. L’intreccio delle varie linee di svolgimento dell’esperienza individuale è estremamente complesso e, al di là dei concetti astratti o teorici, porta le singole persone a “vivere la sessualità” in modi molto diversi.

Ecco quindi che compare una prima sostanziale distinzione: il concetto di sessualità di un individuo non è quello che si enuncia in risposta ad una domanda specifica, ma quello che si incarna nei comportamenti di quell’individuo. La sessualità non è un concetto astratto ma una realtà che vive nell’esperienza individuale. Il che significa che conoscere e capire la sessualità di un’altra persona è una cosa oggettivamente difficilissima, perché per condividere questi contenuti c’è bisogno di un’atmosfera di profonda intimità e di fiducia reciproca che permetta di superare i blocchi che rendono normalmente impossibile un dialogo serio su questi argomenti. Perché è difficile parlare in modo serio non della sessualità in generale ma della propria sessualità? La paura di essere giudicati, di essere classificati, di essere emarginati e di essere rifiutati, è alla base di ogni resistenza al dialogo vero su questi argomenti ed è in genere una paura ben motivata.

Due sono i presupposti di qualsiasi dialogo serio che tocchi non la sessualità in generale ma quella individuale. Il primo presupposto è la radicale eliminazione di qualsiasi atteggiamento giudicante, cioè di qualsiasi preconcetto, ma questo presupposto è ancora formale e quasi professionale, nel senso che qualsiasi psicologo assume o dovrebbe assumere un atteggiamento non giudicante. Il secondo presupposto è di tipo sostanziale e completamente diverso e consiste nell’accettare la reciprocità come regola del dialogo sulla sessualità individuale. Accettare la reciprocità significa capire che a questi livelli non ci possono essere ruoli, non ci può essere un distacco professionale ma si deve accettare un dialogo paritario. Se il dialogo non è avvertito come paritario non si arriverà mai ai contenuti più profondi della coscienza e alle loro manifestazioni nella sessualità. Un livello di comunicazione come quello descritto si raggiunge talvolta, ma non di regola, tra amanti che sono ormai ben oltre la fase della sperimentazione sessuale e che nutrono un affetto reciproco molto forte, ma si raggiunge pure talvolta nell’ambito di rapporti di amicizia molto stretta (senza coinvolgimento della sessualità).

Va osservato che la profondità di un rapporto si misura dalla quantità e dalla qualità delle informazioni su noi stessi che siamo disponibili a fornire all’altro. In un rapporto di amicizia superficiale non si parla mai di vita affettiva o se ne parla con categorie molto generali e per così dire di senso comune, in un rapporto di amicizia stretta le confidenze di tipo affettivo e anche sessuale diventano frequenti, nelle amicizie di lunga data, supportate da prove concrete di affidabilità reciproca, la confidenza affettiva e sessuale può diventare totale, cioè può portare due amici a non avere segreti uno per l’altro. Ovviamente tutto questo accade molto di rado ma qualche volta accade.

Che cosa emerge dal confronto delle sessualità individuali? Ciò che emerge è essenzialmente la categoria della complessità. Ciò che noi consideriamo semplice e spontanea manifestazione dell’istinto sessuale, in realtà non è affatto semplice né spontaneo, ma è il risultato dell’interazione di un sostrato genetico-epigenetico estremamente specifico con l’esperienza della persona nel suo complesso ossia con una trama di infinite correlazioni, per le quali è difficile individuare perfino categorie tassonomiche generalissime.

Cercherò di limitare il discorso al solo ambito gay. Se c’è veramente qualcosa di comune nell’esperienza di tutti gli omosessuali, questo qualcosa si può identificare nel rendersi conto che i modi di vivere l’affettività e la sessualità di due persone gay possono essere radicalmente diversi. Più o meno tutti i gay identificano l’essere gay con l’innamorarsi di ragazzi invece che di ragazze, o più generalmente con il fare sesso con i ragazzi piuttosto che con le ragazze. A questo livello, in realtà estremamente generale se non generico, è facile trovare il consenso, quando però si cerca di capire che cosa significhi per ciascuno innamorarsi e fare sesso con un ragazzo, cioè quando si passa dall’astratto al concreto, le categorie astratte perdono senso ed entrano in gioco le storie individuali, irripetibili, anche se spesso affini a quelle di altri gay che si trovano in situazioni individuai e sociali simili. Emerge quindi l’importanza dell’unico vero strumento di conoscenza dell’altro che è la sua storia individuale, parlo non a caso di storia, cioè del vissuto reale, così come è percepito dall’individuo che quella storia ha vissuto e che ne porta le tracce profonde nella sua memoria, non di storia raccontata e più o meno inconsciamente reinterpretata da colui che l’ha vissuta.

Uno dei limiti intrinseci di qualsiasi psicoterapia consiste nel fatto che in un rapporto di tipo professionale, se il terapeuta può garantire atteggiamenti o meglio comportamenti non giudicanti, certamente non può in nessun caso aprirsi ad una reciprocità sostanziale, che, sola, potrebbe portare all’emergere dei contenuti profondi della coscienza. Il terapeuta, quindi, parte non dalla conoscenza della storia individuale del suo paziente per come il paziente la percepisce, ma dalla rappresentazione che di quella storia il paziente dà all’esterno, in una comunicazione in cui la garanzia del segreto professionale non può in nessun modo supplire all’assenza di reciprocità. In un certo senso, offriamo una conoscenza più profonda di noi stessi al nostro amante o al nostro amico più caro che non allo psicoterapeuta perché con l’amante o con l’amico più caro la condizione di reciprocità può esistere realmente.

Havelock Ellis ai primi del ‘900 aveva già piena consapevolezza della complessità della realtà omosessuale e della sostanziale impossibilità di costruire una teoria dell’omosessualità che potesse avere un minimo di utilità concreta, pertanto preferì abbandonare gli atteggiamenti tradizionali e organizzare il suo libro come una raccolta di 39 casi reali, raccontati con le parole degli stessi protagonisti. Le 39 storie, che costituiscono circa la metà del libro, permettono al lettore intanto di capire la complessità del mondo omosessuale e poi di acquisire, anche se attraverso un libro, una piccola esperienza reale non di che cosa sia “l’omosessualità” a livello teorico ma di quale possa essere la vita di 39 persone omosessuali dalle personalità e dalle esperienze più varie. In questo senso, più che un libro o un articolo scientifico, un romanzo o un racconto possono aiutare a cogliere la realtà della vita degli omosessuali come singoli, che è ciò che conta, e non come categoria.

Nel XXI secolo, il ruolo dei romanzi e dei racconti è in gran parte vicariato dai film, dai cortometraggi e dai video, che utilizzano un linguaggio diverso ma veicolano contenuti affini. In anni recenti, più o meno da dieci anni a questa parte, si assiste a una notevole fioritura di video gay, che in genere affrontano in modo sostanzialmente serio e corretto i grandi temi della vita gay. Ovviamente non si può chiedere ad un video della durata media di venti minuti quello che si può chiedere a un romanzo o a un film di lungometraggio, ma alcuni di questi video sono dei piccoli capolavori. In genere questi video sono piuttosto ben fatti, ci si sente la mano di registi esperti e si capisce che la produzione non è di tipo riduttivamente dilettantesco.

Questi video possono costituire e talvolta realmente costituiscono una vera forma di educazione affettivo-sessuale, capace di fare da contraltare ai modelli diffusi dalla pornografia, perché nei video a tema gay la dimensione affettiva e psicologica è presente in modo serio. Purtroppo si producono ancora video a tema gay, di livello sostanzialmente professionale, fornendo modelli di realtà gay molto particolari che rischiano di favorire nella mente dello spettatore associazioni devianti, come l’associazione omosessualità-droga o omosessualità-violenza o omosessualità-depressione o peggio ancora omosessualità-patologia mentale o omosessualità-criminalità. Queste associazioni sono il frutto di preconcetti e fanno pensare che gli autori delle storie, i produttori e i registi non siano essi stessi omosessuali e si limitino a costruire dei video seguendo i pregiudizi comuni.

I video a tema gay scritti e realizzati da omosessuali sono in genere brevi squarci di vita omosessuale e sono estremamente vari, sono quindi uno strumento educativo molto potente, di facilissimo accesso e capace di mettere in evidenza i temi più classici dell’affettività e della sessualità gay e il punto di vista gay, nella sua articolazione più complessa e varia, su molte questioni che toccano i rapporti familiari, l’omofobia, il dialogo tra gay e la vita di coppia.

Torniamo ora, però, alla complessità della sessualità gay. Un rapporto affettivo profondo con il proprio partner consente non solo verbalmente, ma anche attraverso la condivisione della sessualità un confronto leale di esperienze e l’emergere di tutti i contenuti della memoria individuale, anche i più riposti. Questo vuol dire che un buon rapporto di coppia gay può essere più utile di una psicoterapia perché consente, in un ambito di reciprocità, di parlare liberamente della propria sessualità e soprattutto di viverla senza tabù.

Bisogna chiarire un concetto, tanto semplice quanto dimenticato: la sessualità può essere vissuta ed è spesso vissuta in modo del tutto meccanico, senza coinvolgimenti affettivi profondi, e la sincerità tra i partner può non esistere affatto, si arriva fino al punto di legittimare il tradimento e di nascondere al proprio partner elementi che cambierebbero radicalmente il suo giudizio su di noi. Anche in situazioni in cui non c’è tradimento e non si tratta di nascondere “comportamenti” che potrebbero cambiare il giudizio del partner su di noi, esistono altri elementi che possono essere e sono spesso taciuti, si tratta delle fantasie sessuali non standard che si teme possano non essere né accettate né capite dal partner, è il caso delle fantasie pedofile alle quali non si è mai dato seguito, ma è il caso anche di fantasie sessuali incestuose, o intergenerazionali, ma il discorso potrebbe allargarsi anche ad altre fantasie sessuali, meno allarmanti ma poco comuni.

Un’altra categoria di esperienze è quasi sempre taciuta, anche se si tratta di fatti che non dovrebbero in nessun caso mettere in crisi il rapporto con il partner, mi riferisco all’aver subito violenza o molestie sessuali in età infantile o nella primissima adolescenza. Gli episodi di violenza o di abuso sessuale di minori, quasi sempre in ambito familiare o da parte di frequentatori assidui dell’ambiente familiare, sono purtroppo molto più comuni di quanto si possa immaginare. Tutti questi elementi e molti altri possono avere un’influenza profondissima sui comportamenti sessuali di un individuo e su molti altri aspetti della sua personalità. Il rapporto di coppia, se è realmente un rapporto d’amore può essere la strada migliore per raggiungere una sostanziale serenità di vita.

La condivisione della sessualità, la libertà sessuale nell’intimità col partner, il sentirsi accettati per quello che si è, dopo essersi mostrati per quello che si è, è una opportunità unica di gratificazione e di scambio affettivo, che è realmente in grado di cambiare la vita di un individuo, sempre che la sessualità di coppia sia veramente uno scambio d’amore e non un rito sostanzialmente egoistico per esorcizzare la solitudine.

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RELAZIONI GAY ESAURITE E LIBERE UNIONI

Questo post è articolato in due distinte sezioni, la prima è dedicata alla distinzione tra i sintomi spia delle relazioni gay esaurite, ossia delle relazioni gay che hanno perso l’originale slancio e la spinta motivazionale dei primi tempi ma, nonostante tutto, proseguono per abitudine o per riluttanza a cambiare prospettive e le richieste affettive che dietro quei comportamenti possono nascondersi, e la seconda dedicata alla tendenza alle relazioni libere, cioè senza alcun vincolo legale (senza Unione Civile presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni). I due argomenti possono sembrare alquanto eterogenei ma sono in realtà profondamente connessi.

SINTOMI SPIA DELLE RELAZIONI GAY ESAURITE E RICHIESTE AFFETTIVE

Le relazioni interpersonali, anche quelle più durature, nel corso degli anni, vanno inevitabilmente incontro a fenomeni di logoramento. Molte volte si tratta di relazioni che fin dall’origine erano prive di fondamenta solide, ossia erano relazioni a monte delle quali non c’era una scelta istintiva e consapevole e soprattutto reciproca, alcune volte si tratta di storie iniziate, poi interrotte, poi iniziate di nuovo, che per entrambi i partner sono, più che una scelta istintiva, almeno potenzialmente definitiva, una delle ipotesi possibili tra le quali resta comunque un’indecisione di fondo. Ma anche quando una storia ha inizialmente tutti i requisiti necessari per durare, la vita quotidiana, o meglio la trascrizione della storia dal livello lirico dell’innamoramento, ammesso che ci sia mai stato, a quello del quotidiano fa emergere debolezze e criticità.

Le spie del logoramento sono in genere piccoli episodi in cui ciascuno dei due partner si lascia andare a forme di intolleranza nei confronti delle debolezze dell’altro o ad atteggiamenti giudicanti che evitano sistematicamente ogni sforzo di comprensione, classici sono i comportamenti legati all’idea che il partner non è sufficientemente rapido nel capire, non sa fare cose elementari, ricasca sempre negli stessi errori. Spesso la richiesta di avere tempo per sé rappresenta una spia del logoramento di un rapporto. I comportamenti diventano standardizzati, ciascuno sa esattamente che cosa deve aspettarsi, i discorsi sono sempre gli stessi, i rimproveri reciproci, più o meno velati, si ripetono in situazioni sostanzialmente analoghe, è come se si ripetesse un copione, la persona del partner viene avvertita come scialba, non attraente, non all’altezza, i discorsi che potrebbero allontanarsi dalla routine vengono fermati sul nascere e si lascia spazio a reazioni a scatto, alle quali poi può seguire un pentimento interno che però non viene manifestato al partner per ragioni di orgoglio, si insiste nel tenere il punto, nel non cedere, nel non lasciare spazio al partner. Anche i comportamenti sessuali diventano sempre più standardizzati, non si cerca più di trovare un equilibrio che possa essere soddisfacente per entrambi e si comincia a pensare che possono certamente esserci delle alternative migliori rispetto alla storia che si sta vivendo, anche se, in concreto, quelle alternative non esistono affatto. Il sesso diventa una faccenda sbrigativa nella quale ciascuno si relaziona solo con se stesso, e non è più accompagnato dall’aura affettiva e di desiderio dei tempi dell’innamoramento. L’interesse verso la sessualità del partner cede il passo all’egoismo sessuale che riduce l’altro a strumento, a oggetto più che a soggetto.

Questa descrizione dei comportamenti spia di un rapporto logorato è tuttavia solo teorica perché è oggettivamente molto difficile distinguere tra comportamenti spia e richieste di maggiore coinvolgimento affettivo, e il rischio che una interpretazione sbagliata di quei comportamenti possa minare un rapporto importante, condizionato solo da un difetto di comunicazione, è piuttosto consistente. Spesso il distacco formale non è affatto un distacco ma una richiesta affettiva. La differenza tra le due situazioni si trova nell’assenza di dichiarazioni ultimative, cioè nel lasciare sempre una porta aperta nel caso si tratti di una richiesta affettiva. Faccio un esempio tipico. Due partner possono anche arrivare a dirsi parole grosse ed a lasciarsi andare a forme di intemperanza, ma se dopo i rimproveri, per esempio contenuti in una mail, la mail si chiude con un tvb (ti voglio bene) è evidente che la dimensione dominante è quella affettiva. Se dopo lo scatto d’orgoglio e la richiesta di autonomia c’è un tentativo di tornare indietro, è evidente che lo scatto di orgoglio e la richiesta di autonomia erano in realtà richieste affettive, erano modi per suscitare una risposta del partner.

Anche nell’ambito dei comportamenti strettamente sessuali è possibile e spesso facile confondere i comportamenti spia di un rapporto logorato con le richieste di maggiore coinvolgimento da parte del partner. Un comportamento spia molto tipico dei rapporti logorati è l’indisponibilità sessuale di uno dei partner, il dichiararsi stanchi, poco interessati al sesso, stressati, ecc. ecc., o anche semplicemente la riduzione della frequenza dei rapporti sessuali. Lo stress e la stanchezza possono essere reali e il non essere episodicamente disponibili al contatto sessuale può certamente avere motivazioni oggettive. Ovviamente, se il dire di no diventa sistematico è segno di un rifiuto, se invece il contatto sessuale, quando si concretizza, è veramente vissuto come una forma di comunicazione profonda, allora il dire talvolta di no non è affatto indice di un rapporto logorato. In genere non è un segno di logoramento del rapporto il cercare di correggere gli atteggiamenti del partner esigendo da lui forme meno artificiose di comunicazione. Ci sono persone che vivono la sessualità mediandola con molte parole che al partner possono suonare inutili e retoriche, in casi di questo genere, la richiesta di evitare l’eccesso di parole non è un rifiuto del partner ma un tentativo di correggerlo.

Premesse queste puntualizzazioni sulla difficoltà di discernere i segnali di logoramento di un rapporto dalle richieste affettive, facciamo un ulteriore passo avanti. Che si fa quando ci si rende conto che “probabilmente” la relazione si avvia all’esaurimento? Si tronca di netto? Si aspetta che sia l’altro a farlo? Oppure si lascia che sia il tempo a decretare la fine del rapporto di coppia? In ogni caso bisogna pensare molto bene prima di agire, perché spesso gli edifici scricchiolanti, se opportunamente ristrutturati, resistono al tempo e ai terremoti, mentre gli edifici nuovi mal progettati, collassano al minimo cedimento.

Sono rare le situazioni in cui i dubbi sono veramente pochi e sono quelle in cui ci si deve allontanare da un partner violento o incline al ricatto affettivo, oppure da chi intende il sesso come dominio e come realtà del tutto staccata dall’affettività. Ma in tutti gli altri casi la fretta è spesso una cattiva consigliera. Capita che, dopo momenti di reazione istintiva e incontrollata che portano a decisioni tanto rapide quanto poco meditate, seguano ripensamenti e tentativi di recuperare situazioni non più recuperabili. La sfuriata di un minuto può portare all’immediata gratificazione dettata dal rifiuto dell’altro considerato non all’altezza ma alla lunga può innescare rimpianti e pentimenti tardivi e inutili. Non bisognerebbe mai dimenticare che distruggere è sempre molto più facile che costruire e che dare al proprio partner una possibilità in più non è un gesto di debolezza ma spesso esattamente il contrario.

PROBLEMI DI COPPIA E TENDENZA ALLE LIBERE UNIONI

Nel mondo eterosessuale, quando le coppie sono stabilizzate dal vincolo del matrimonio, specialmente quando ci sono figli, i problemi connessi alle crisi di coppia possono essere veramente enormi anche sotto il profilo legale, per l’affidamento dei figli e per gli aspetti economici connessi alla comunione dei beni, quando il matrimonio è avvenuto in regime di comunione dei beni, o quando ai rapporti familiari si sovrappongono i rapporti giuridici legati alla contitolarità dell’azienda familiare o di studi professionali. Per i gay le complicazioni di questo tipo sono assolutamente eccezionali. Questi problemi che avrebbero potuto presentarsi anche per le coppia gay unite da patto di Unione Civile, in realtà non si sono manifestati, perché le Unioni Civili hanno un regime vincolistico molto più debole di quello del matrimonio, in quanto l’unione civile può essere sciolta a semplice richiesta di uno soltanto dei due contraenti, cosa che, si riteneva, avrebbe reso l’Unione Civile una realtà molto gradita alla popolazione. In realtà le unioni civili, nonostante il regime vincolistico molto leggero, sono state e sono tuttora una realtà assai poco diffusa e questo non tanto per il fatto che le coppie omosessuali non hanno ancora l’approvazione sociale che caratterizza il matrimonio, quanto perché, sia in ambito etero che in ambito gay si sta facendo sempre più strada il modello delle relazioni libere, cioè delle unioni assolutamente prive di sanzione legale.

In un Report dell’ISTAT del 20 Novembre 2019
(https://www.istat.it/it/files/2019/11/R … i_2018.pdf)
si legge quanto segue:

“Nel 2018 sono state costituite 2.808 unioni civili (tra coppie dello stesso sesso) presso gli Uffici di Stato civile dei comuni italiani. Queste si vanno a sommare a quelle già costituite nel corso del secondo semestre 2016 (2.336), anno di entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76, e dell’anno 2017 (4.376). Come nelle attese, dopo il picco avutosi subito dopo l’entrata in vigore della nuova legge il fenomeno si sta ora stabilizzando. Si conferma anche nel 2018 la prevalenza di coppie di uomini (1.802 unioni, il 64,2% del totale), anche se in progressivo ridimensionamento (73,6% nel 2016, 67,7% nel 2017). Il 37,2% delle unioni civili è stato costituito nel Nord-ovest, seguito dal Centro (27,2%). In testa si posiziona la Lombardia con il 25%, a seguire Lazio (15,1%), Emilia-Romagna (10,0%) e Toscana (9,4%). Le unioni civili costituite in Italia nel 2018 sono 4,6 per 100 mila abitanti: si va da 7 di Lazio, Lombardia e Toscana a circa 0,5 per 100 mila di Calabria, Basilicata e Molise. Emerge con particolare evidenza il ruolo attrattivo di alcune metropoli. Nel 2018, infatti, nelle grandi città si è concentrato il 32,7% delle unioni civili avvenute in Italia: in cima alla graduatoria si trovano Roma (290 unioni, 10,3%) e Milano (257 unioni, 9,2%); la quota di unioni civili di coppie di uomini risulta particolarmente elevata a Milano (pari al 75,5%) rispetto a Roma (66,9%). Considerando l’incidenza delle unioni civili sul totale della popolazione residente, nel 2018 si sono costituite a Milano 18,7 unioni civili per 100 mila abitanti, a Roma 10,1. Tra le città del Mezzogiorno soltanto Napoli e Palermo mostrano valori superiori all’1 per 100 mila abitanti, analogamente a quanto osservato nel periodo precedente.”

Aggiungo che gli uniti civilmente hanno un’età media di 49,5 anni se maschi e di 45,9 anni se femmine, cioè le coppie omosessuali sono coppie non giovani. Se si considera che nel 2018 i matrimoni celebrati in Italia sono stati 195.778 e le unioni civili 2.808 si nota subito che le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state poco più dell’1,4% rispetto ai matrimoni, anche se negli ultimi anni il numero dei matrimoni è drasticamente diminuito a vantaggio delle libere unioni, fenomeno sul quale bisogna fermarsi a riflettere.

Sempre dall’ISTAT sappiamo che:

“Il confronto tra i dati del Censimento della popolazione del 1991 e quelli riferiti al 2018 mostra i profondi cambiamenti avvenuti. Tra gli individui di 15-64 anni, a fronte di un lieve calo della popolazione (-309 mila), diminuiscono molto le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio soprattutto di celibi e nubili (+3 milioni e 90 mila) e, in misura molto più contenuta, dei divorziati (oltre 972 mila in più).

La diminuzione e la posticipazione della nuzialità, in atto da oltre quaranta anni, in parte compensate dalla crescita delle libere unioni, ha portato tra il 1991 e il 2018 a un forte calo dei coniugati, soprattutto nella classe di età 25-34 anni (da 51,5% a 19,1% gli uomini, da 69,5% a 34,3% le donne). I celibi passano da 48,1% a 80,6% e le nubili da 29,2% a 64,9%. Nella classe di età 45-54 anni quasi un uomo su quattro non si è mai sposato mentre è nubile quasi il 18% delle donne.”

Dai dati sopra riportati si evince che il modello della Libera Unione, cioè dell’unione di coppia, etero o omosessuale, senza alcuna sanzione legale, si va diffondendo in modo molto deciso tra la popolazione italiana. Il matrimonio, per quanto riguarda gli etero, e le unioni civili, per quanto riguarda i gay, sono visti più come un vincolo inutile o addirittura dannoso, che come una protezione del rapporto di coppia, la cui sussistenza non può essere né tutelata né favorita da vincoli legali di alcun genere.

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